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Comprendere le differenze tra queste due procedure è fondamentale per imprenditori, soci e professionisti che devono valutare le implicazioni giuridiche, fiscali e patrimoniali della chiusura dell’attività.
Liquidazione volontaria: chiusura ordinata dell’attività
La liquidazione volontaria rappresenta una procedura fisiologica di scioglimento della società. Viene deliberata dai soci quando l’impresa non è più ritenuta strategica, quando l’attività ha esaurito il proprio ciclo economico oppure quando si decide di cessare l’attività per ragioni organizzative o di mercato.
Il procedimento si articola generalmente in alcune fasi principali:
- Delibera di scioglimento della società, approvata dall’assemblea dei soci.
- Nomina del liquidatore, che assume la gestione della società con l’obiettivo di realizzare l’attivo e soddisfare i creditori.
- Pagamento dei debiti sociali attraverso la liquidazione del patrimonio.
- Ripartizione dell’eventuale residuo attivo tra i soci.
- Cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
In questo scenario la società mantiene il controllo del processo di chiusura e opera in un contesto relativamente ordinato. La liquidazione volontaria presuppone, tuttavia, una condizione essenziale: l’impresa deve essere in grado di soddisfare i propri debiti con il patrimonio disponibile.
Qualora emergano situazioni di insolvenza non gestibili, la procedura volontaria potrebbe non essere sufficiente e rendersi necessario il ricorso a strumenti concorsuali.
Fallimento (liquidazione giudiziale): quando interviene il tribunale
Il fallimento, oggi denominato liquidazione giudiziale nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, si applica quando l’impresa non è più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
In questo caso la gestione della crisi non è più rimessa ai soci o agli amministratori, ma viene affidata all’autorità giudiziaria. Il tribunale nomina infatti:
- un curatore, che amministra il patrimonio dell’impresa;
- un giudice delegato, che supervisiona la procedura;
- un comitato dei creditori, con funzioni di controllo.
La finalità principale della liquidazione giudiziale è la soddisfazione dei creditori secondo le regole della par condicio, attraverso la liquidazione dei beni dell’impresa e la distribuzione del ricavato secondo l’ordine delle cause di prelazione.
A differenza della liquidazione volontaria, il fallimento comporta conseguenze più rilevanti, tra cui:
- perdita della gestione da parte dell’imprenditore;
- limitazioni alla capacità di amministrazione del patrimonio;
- possibili azioni di responsabilità verso amministratori e organi di controllo.
Differenze principali tra le due procedure
Le differenze tra liquidazione volontaria e fallimento riguardano soprattutto presupposti, gestione e conseguenze giuridiche.
Presupposto economico
- Liquidazione volontaria: la società non è insolvente.
- Fallimento: esiste uno stato di insolvenza accertato.
Controllo della procedura
- Liquidazione volontaria: gestita dai soci e dal liquidatore.
- Fallimento: gestito dal tribunale e dal curatore.
Impatto sull’imprenditore
- Liquidazione volontaria: impatto limitato e ordinario.
- Fallimento: possibili responsabilità e verifiche sulla gestione.
Quale soluzione scegliere?
La scelta tra liquidazione volontaria e procedure concorsuali dipende principalmente dalla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Se la società è ancora in grado di pagare i debiti e chiudere ordinatamente le proprie posizioni, la liquidazione volontaria rappresenta la soluzione più lineare e meno traumatica.
Se invece emergono segnali di insolvenza strutturale, è necessario valutare tempestivamente gli strumenti previsti dal diritto della crisi d’impresa, evitando che l’aggravarsi della situazione possa esporre amministratori e soci a ulteriori responsabilità.
Per questo motivo è essenziale effettuare un’analisi preventiva della posizione economica, fiscale e patrimoniale della società, con il supporto di professionisti esperti in diritto societario e diritto della crisi.
Una gestione tempestiva della crisi consente infatti di ridurre i rischi legali, tutelare i creditori e preservare, ove possibile, il valore dell’impresa.
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